FICT - REGOLAMENTO DEI TECNICI FEDERALI

 

 

Articolo 1.Il presente regolamento identifica la figura del Tecnico Federale e ne stabilisce gli ambiti di attività.

Articolo 2.Il Tecnico Federale è in possesso di uno o più brevetti rilasciati dalla Federazione. In sintonia con gli scopi sociali della Federazione, il Tecnico Federale:

  • promuove l’attività della canoa turistica e più in generale dei mezzi che utilizzano come mezzo di propulsione la pagaia;
  • organizza escursioni turistiche, attività didattiche e promozionali.

Nell’ambito delle sue competenze fornisce la propria assistenza in tutti i casi di necessità utilizzando le conoscenze acquisite dalle sue diverse esperienze e specializzazioni.
Articolo 3.I brevetti rilasciati dalla Federazione si articolano con il seguente percorso:

sigla titolo corso esame note
IB Istruttore di Base 2 giorni 2 giorni  
IS Istruttore specialistico 4 giorni 2 giorni  
GS Guida specialistica 6 giorni 2 giorni con obbligo di aver preventivamente conseguito il titolo di IS


Articolo 4. Per conseguire un brevetto federale bisogna essere regolarmente iscritti alla Federazione, essere in possesso di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, aver compito 21 anni di età per i brevetti di Guida o 18 anni di età per i brevetti di Istruttore, e aver superato l’apposito esame. I bandi per i corsi di formazione e per gli esami vengono pubblicati con largo anticipo e inseriti nel sito internet della Federazione. I percorsi formativi necessari al conseguimento dei brevetti, pur differenziandosi per le specialità, sono tutti strutturati nel modo seguente:

  • possesso dei preliminari requisiti tecnici o di brevetto
  • corso di formazione
  • tirocinio
  • verifica finale / esame finale

Il nominativo della persona che ha superato l’esame viene inserito nell’Albo dei Tecnici Federali dopo il pagamento della quota integrativa, da cui dipende la copertura assicurativa RC.

Articolo 5. Sono membri dell’AdC i Tecnici Federali nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale, ai sensi dell’art.15 dello Statuto, in considerazione delle attività formative che l’organismo deve perseguire. I membri dell’AdC eleggono tra loro il Coordinatore dell’AdC.

Articolo 6. Requisiti per il mantenimento dello status di Tecnico Federale sono:

  • il pagamento della quota annuale;
  • il raggiungimento nel biennio di riferimento del numero di crediti indicato nella allegata Tabella dei crediti formativi.

I crediti si ottengono con la partecipazione agli stage di aggiornamento, alle attività federali richieste e ad altre attività variamente riguardanti il mondo della canoa (vedi Tabella allegata al presente Regolamento). All’inizio di ogni anno solare il Tecnico Federale comunica al Coordinatore la propria disponibilità per le normali attività federali e le eventuali variazioni anagrafiche, eventuali brevetti conseguiti presso altre federazioni, enti, istituzioni riconosciute. Alla fine di ogni biennio il Tecnico comunica la quota di crediti raggiunta.

Articolo 7. Il Tecnico Federale partecipa, di propria iniziativa o su richiesta del Coordinatore, alle attività organizzate o promosse dalla Federazione. La mancata partecipazione agli stage di aggiornamento e alle attività richieste va motivata al Coordinatore.

Articolo 8. Il Tecnico Federale segnala al Coordinatore per iscritto, tempestivamente e dettagliatamente, ogni incidente avvenuto durante la propria attività che abbia richiesto l’intervento di mezzi di soccorso, forze di polizia o personale medico.

Articolo 9. Il mancato pagamento della quota annuale, il non raggiungimento dei crediti biennali richiesti, la mancata segnalazione di incidente, comportamenti non coerenti con la carica di Tecnico Federale o con lo spirito della Federazione, possono essere motivo di sospensione o revoca del brevetto, a giudizio della maggioranza dei membri della AdC. Il procedimento di sospensione o revoca del brevetto deve essere preventivamente comunicato per iscritto all’interessato, il quale se in disaccordo può ricorrere ai Probiviri ed al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dall’avvenuta comunicazione del provvedimento nei suoi confronti.
In caso di revoca, il reintegro prevede la ripetizione dell’esame; per la sospensione il reintegro avviene a richiesta dell’interessato previa risoluzione dei problemi causa della sospensione, ivi compresi quelli di natura economico-amministrativa.

Articolo 10. Il Coordinatore dell’AdC, di propria iniziativa oppure su richiesta di due membri dell’AdC o di dieci Tecnici Federali, convoca l’Assemblea dei Tecnici Federali. La convocazione è valida anche se effettuata per posta, per telefono o per email. All’Assemblea possono partecipare tutti i Tecnici Federali in carica. I lavori dell’Assemblea sono validi solamente in presenza di almeno un quarto dei Tecnici Federali in carica in prima convocazione. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Se i voti espressi in Assemblea sono in numero pari, il voto del Presidente dell’Assemblea ha valore doppio. Il verbale dell’Assemblea deve essere comunicato all’AdC e al Consiglio Direttivo. Con le stesse modalità è possibile convocare Assemblee delle Guide Fluviali, delle Guide Marine, degli Istruttori Fluviali e degli Istruttori Marini.

Articolo 11.testo eliminato

Articolo 12. La Guida Fluviale fornisce un qualificato servizio di accompagnamento organizzando il gruppo e predisponendo le possibili e idonee misure di sicurezza che reputa o che dovessero rendersi necessarie, misure mirate a tutelare l’incolumità dei partecipanti alle attività fluviali. Organizza corsi di canoa e di sicurezza fluviale. Partecipa a manifestazioni culturali, sportive, promozionali ed ecologico-ambientali. Collabora con le strutture scolastiche affiancando il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi educativi. Accompagna in visite ad ambienti fluviali, illustrando eventualmente gli ecosistemi e le loro caratteristiche. Organizza incontri e corsi per l’insegnamento delle tecniche escursionistiche, della salvaguardia dei corsi d’acqua e dell’ambiente. Collabora a tutte le attività che implicano una conoscenza degli aspetti ambientali o escursionistici dei corsi d’acqua e con gli enti preposti alla salvaguardia ambientale e alla protezione civile. Il brevetto di Guida Fluviale abilita ad operare su percorsi di difficoltà non superiore al IV grado WW, o su percorsi di difficoltà non superiore al II grado WW se utilizza canoe canadesi aperte.

Articolo 13. La Guida Marina è nominata tale:

  • dopo almeno venti mesi dal conseguimento del brevetto di Istruttore Marino;
  • dopo aver partecipato ad almeno quattro escursioni giornaliere in diverse manifestazioni specifiche nelle quali dimostri le attitudini e le capacità di conduzione e di navigazione in mare;
  • dopo aver partecipato a due specifiche unità didattiche teoriche di formazione;
  • dopo la ratifica dell’AdC.

La Guida Marina, per mantenere il brevetto, in un periodo di quattro anni:

  • deve organizzare, insegnandovi e registrandone l’effettuazione, quattro corsi di kayak da mare;
  • deve partecipare, prestando servizio, a quattro escursioni giornaliere in altrettante manifestazioni specifiche;
  • deve partecipare ad un corso di aggiornamento.

La Guida Marina fornisce un qualificato servizio di sicurezza mirato a tutelare l'incolumità dei partecipanti ad attività in mare. Organizza corsi di canoa e di sicurezza in mare. Partecipa a manifestazioni culturali, sportive, promozionali ed ecologico-ambientali. Collabora con le strutture scolastiche affiancando il corpo insegnante nelle iniziative e nei programmi educativi. Accompagna in visite ad ambienti marini, illustrando eventualmente gli ecosistemi e le loro caratteristiche. Organizza incontri e corsi per l’insegnamento delle tecniche escursionistiche, della salvaguardia del mare e dell’ambiente. Collabora a tutte le attività che implicano una conoscenza degli aspetti ambientali o escursionistici del mare e con gli enti preposti alla salvaguardia ambientale e alla protezione civile. La Guida Marina può condurre escursioni, anche di più giorni, in ambiente marino o similare e deve essere in grado di navigare in sicurezza in uno stato del mare 5 e con vento forza 6. La Guida Marina è abilitata a condurre escursioni in uno stato del mare non superiore a 4 e con vento non superiore a forza 5.

Articolo 14. L’Istruttore Fluviale insegna in sicurezza la tecnica della canoa secondo i canoni stabiliti dalla Federazione. Accompagna in visite ad ambienti fluviali, illustrando eventualmente gli ecosistemi e le loro caratteristiche. Il brevetto di Istruttore Fluviale abilita ad operare su percorsi di difficoltà non superiore al II grado WW ed è necessario per accedere al brevetto di Guida Fluviale

Articolo 15. L’Istruttore Marino insegna in sicurezza la tecnica del kayak da mare secondo i canoni stabiliti dalla Federazione.
L’Istruttore Marino, per mantenere il brevetto, in un periodo di quattro anni:

  • deve organizzare, insegnandovi e registrandone l’effettuazione, quattro corsi di kayak da mare;
  • deve partecipare ad un corso di aggiornamento specifico.

L’Istruttore Marino, in collaborazione con almeno una Guida Marina, può condurre escursioni, anche di più giorni, in ambiente marino o similare. L’attività di conduzione esercitata da un Istruttore Marino non può essere predominante, ed è da ritenersi unicamente preparatoria e finalizzata al conseguimento del brevetto di Guida Marina. L’Istruttore Marino deve essere in grado di navigare in sicurezza in uno stato del mare 4 e con vento forza 5. L’Istruttore Marino, in collaborazione con almeno una Guida Marina, è abilitato a condurre escursioni in uno stato del mare non superiore a 3 e con vento non superiore a forza 4. Il brevetto è necessario per accedere a quello di Guida Marina.

Articolo 16. L’Istruttore di Base ha competenza sull’avviamento e sull’accompagnamento con la canoa, o con altro mezzo che utilizza come mezzo di propulsione la pagaia, in acque protette, ferme e in uno stato del mare/lago non superiore a 1 e con vento non superiore a forza 2 o su fiumi di I grado WW. Insegna in sicurezza le manovre di base necessarie per la progressione tecnica e per l’accompagnamento, le operazioni da fare in caso di ribaltamento, recupero della persona e dell’attrezzatura, l’acquaticità. Il brevetto è titolo preferenziale per accedere al corso di Istruttore. Nel brevetto viene specificata l’abilitazione rilasciata.

Articolo 17. La Guida Fluviale, dopo aver collaborato a una sessione di esame per Tecnici Fluviali in qualità di assistente alla Commissione Esaminatrice, ottiene dall’AdC la qualifica di Esaminatore Fluviale, sentito il parere delle Commissioni Esaminatrici con cui ha collaborato. L’Esaminatore Fluviale può far parte delle Commissioni Esaminatrici agli esami per Tecnici Federali.

Articolo 18. La Guida e l’Istruttore che abbia conseguito il brevetto da almeno due anni e abbia compiuto i 25 anni di età, che partecipa come collaboratore ad un Corso di Formazione per Tecnici ottiene dall’AdC, sentito il parere della Commissione del Corso di Formazione, la qualifica di Formatore di pari livello o inferiore.
Ai Corsi di Formazione, oltre ai Formatori FICT se questi non sono disponibili o non posseggono le competenze necessarie, possono essere convocati dall’AdC anche formatori esterni riconosciuti come esperti.

Articolo 19. Requisiti per il mantenimento dello status di Formatore ed Esaminatore Federale sono:

  • il pagamento della quota annuale;
  • il raggiungimento nel periodo di riferimento del numero di crediti indicato nella allegata Tabella dei crediti formativi.

Articolo 20. I Tecnici Formatori che partecipano ai corsi di formazione non possono partecipare come Esaminatori alle valutazioni degli aspiranti tecnici di quel corso.

Articolo 21. Gli Esaminatori vengono nominati dall’AdC, in primis tra i propri membri ed in difetto tra i Formatori Federali. In ultimo l’AdC può avvalersi di esaminatori esterni, fermo restando che per la validità dell’esame debba essere presente almeno un membro dell’AdC.

Articolo 22. Entro il mese di settembre, di ogni anno, l’AdC si impegna a diffondere i Bandi dei Corsi di Formazione da effettuare l’anno successivo.
 
Indicazioni Generali
 
A.Il Tecnico Federale, nell’ambito delle competenze proprie del brevetto conseguito, diffonde la pratica e la tecnica della canoa turistica nella forma più accessibile, avviando, accompagnando, coinvolgendo e appassionando alla pratica di questa attività intesa anche come stile di vita.
B.Il Tecnico Federale ha la capacità di muoversi con disinvoltura nell’ambiente in cui opera. Porta sempre con sé il materiale necessario a prestare soccorso e ad organizzare manovre di sicurezza efficaci. Utilizza attrezzatura adeguata ed affidabile. Si aggiorna sia sotto l’aspetto tecnico che culturale.
C.Il Tecnico Federale garantisce il miglior standard di sicurezza in rapporto alla difficoltà del percorso e alle capacità del gruppo che conduce, adeguando gli itinerari in base alle reali capacità dei singoli. Presta particolare attenzione nella valutazione delle condizioni meteorologiche e ambientali, delle capacità umane e delle attrezzature. Valuta le priorità di azione nell’interesse generale del gruppo evitando comunque situazioni di pericolo. Incontrando persone in palese difficoltà si qualifica e si adopera per garantire loro sicurezza fino alla prima via di fuga. Affrontando situazioni particolarmente impegnative, al sopraggiungere di persone estranee al proprio gruppo segnala la necessità di approntare sistemi di sicurezza.
D.In caso di incidenti o malori, è obiettivo primario del Tecnico Federale limitare al massimo gli eventuali danni e far intervenire al più presto, se necessario, un soccorso specializzato.
E.Il Tecnico Federale promuove il proprio incarico specificandolo in articoli, interviste o titoli di attività svolti. Si impegna inoltre ad esibire ove possibile qualifiche e stemmi della Federazione.
 


 

Tabella dei crediti formativi

(allegato art.6 del Regolamento Tecnici Federali)

 
A decorrere dal 1 Gennaio 2018 e con scadenza biennale, ogni Tecnico Federale FICT deve conseguire un minimo di tre crediti formativi idonei.
A decorrere dal 1 Gennaio 2018 e con scadenza quadriennale, ogni Formatore ed Esaminatore Federale FICT deve conseguire un minimo di sei crediti formativi idonei.
Danno diritto a crediti formativi e relativo punteggio le seguenti attività:
 
danno 3 Crediti Formativi le seguenti attività:

  1. acquisizione di un brevetto FICT;
  2. partecipazione ad un aggiornamento/corso indetto dalla FICT;
  3. partecipazione ad un corso sulla sicurezza in ogni sua forma indipendentemente dall'ente promotore;
  4. passaggio da una qualifica federale ad una superiore;
  5. acquisizione di un brevetto tecnico inerente l'attività canoistica di altri enti/federazioni;
  6. acquisizione di un attestato BLS o superiore;
  7. partecipazione come Formatore ad un corso di formazione per Tecnici FICT o di altri enti/federazioni;
  8. partecipazione come Esaminatore ad una sessione di esame per Tecnici FICT o di altri enti/federazioni;
  9. partecipazione, in qualità di istruttore, a corsi di canoa promossi da scuole di canoa della FICT o di altri club, enti, federazioni;
  10. organizzare corsi o esercitazioni sulla sicurezza fluviale, sotto l’egida FICT;
  11. organizzare sessioni di formazione e aggiornamento per Tecnici FICT o per altri enti.

 
danno 2 Crediti Formativi le seguenti attività:

  1. partecipazione a corsi didattici e/o psicologici inerenti le metodologie di insegnamento, la gestione e/o la conduzione di un gruppo;
  2. partecipazione a corsi teorico-pratici di soccorso sanitario;
  3. partecipazione a corsi teorico-pratici di tecnica alpinistica;
  4. partecipazione come osservatore aspirante formatore e/o esaminatore a corsi di formazione e/o a sessioni di esame per Tecnici FICT.

 
danno 1 Credito Formativo le seguenti attività:

  1. partecipazione a raduni di canoa indetti dalla FICT ed organizzati da club affiliati, prestando la propria collaborazione come Tecnico FICT;
  2. partecipazione a raduni di canoa di altri enti, club, federazioni, prestando la propria collaborazione in qualità di Tecnico FICT.

In ogni caso la prestazione d’opera dovrà essere certificata dal responsabile del raduno.
Verrà assegnato 1 credito per ogni giornata di attività certificata, fino ad un massimo di 3.
 
Nota Bene:

  1. Eventuali corsi, stage, seminari diversi da quelli elencati dovranno essere preventivamente comunicati al proprio Coordinatore dell'ADC per l'eventuale convalida da parte dell’AdC.
  2. Ogni acquisizione di crediti formativi dovrà essere opportunamente certificata.
  3. I crediti formativi acquisiti dovranno essere presentati al proprio Coordinatore, o comunque ad un membro dell'ADC.

 
L'AdC della FICT si riserva, quando necessario, di aggiornare, modificare, integrare la presente Tabella dei Crediti Formativi.
[fine del documento]

 

Scarica il file