Regolamento delle scuole federali di canoa

 
Articolo 1. Il presente regolamento identifica le Scuole Federali di Canoa e ne stabilisce gli ambiti di attività.
 
Articolo 2. Le Scuole Federali di Canoa in sintonia con gli scopi sociali della Federazione promuovono la canoa turistica: organizzano corsi, uscite in ambiente e attività promozionali. Le attività svolte dalle Scuole Federali di Canoa sono riconosciute dalla Federazione.
 
Articolo 3. Un Club o Associazione iscritto alla Federazione può chiedere il riconoscimento delle proprie attività presentando apposita richiesta all'Accademia della Canoa. Dopo la verifica dei requisiti fondamentali e del pagamento della quota annuale la nuova Scuola viene iscritta nell'Albo delle Scuole Federali di Canoa.
 
Articolo 4. Il Responsabile Tecnico di ogni Scuola Federale di Canoa deve essere in possesso del Brevetto di Istruttore o di Guida Fluviale o di Istruttore o di Guida Marina. La Scuola opera nell'ambito e nei limiti delle specifiche attribuzioni del Responsabile Tecnico, così come stabilito dal Regolamento dei Tecnici Federali.
 
Articolo 5. I Responsabili delle Scuole Federali di Canoa rispondono all'Accademia della Canoa tramite il Coordinatore delle Scuole Federali di Canoa. Il Coordinatore delle Scuole Federali di Canoa è membro dell'Accademia della Canoa.
 
Articolo 6. Le Scuole Federali di Canoa partecipano, di propria iniziativa o su richiesta del Coordinatore, alle attività organizzate o promosse dalla Federazione. La mancata partecipazione alle attività richieste va motivata al Coordinatore.
 
Articolo 7. I Responsabili delle Scuole Federali di Canoa segnalano al Coordinatore per iscritto, tempestivamente e dettagliatamente, ogni incidente avvenuto durate le attività che abbia richiesto l'intervento di mezzi di soccorso, forze di polizia o personale medico.
 
Articolo 8. Lo svolgimento di attività da parte di personale non qualificato, oppure la mancata segnalazione di incidente, oppure comportamenti non coerenti con lo spirito della Federazione possono essere motivo di sospensione dall'Albo delle Scuole Federali di Canoa, a giudizio della maggioranza dei membri dell'Accademia della Canoa. Il procedimento di sospensione dall'Albo deve essere preventivamente comunicato per iscritto al Responsabile della Scuola e al Consiglio Direttivo. L'eventuale procedimento di revoca dall'Albo deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo.
 
Articolo 9. Su richiesta del Coordinatore dell'Accademia della Canoa, oppure su richiesta di tre Scuole Federali di Canoa viene convocata l'Assemblea delle Scuole Federali di Canoa. La convocazione è valida anche se effettuata via posta elettronica. All'Assemblea partecipano i membri dell'Accademia della Canoa e i Responsabili delle Scuole Federali di Canoa o loro delegati. I lavori dell'Assemblea sono validi solamente in presenza di almeno un quarto delle Scuole Federali di Canoa in prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Se i voti espressi in Assemblea sono in numero pari, il voto del Presidente dell'Assemblea ha valore doppio. Il verbale dell'Assemblea deve essere comunicato all'Accademia della Canoa e al Consiglio Direttivo.
 
Articolo 10. Il Coordinatore delle Scuole Federali di Canoa nomina i membri della Commissione delle Scuole Federali di Canoa. Compito della Commissione è armonizzare e verificare l'attività delle Scuole Federali di Canoa, nonché collaborare con il Coordinatore nella realizzazione di particolari progetti.
 
Articolo 11. Gli insegnanti che operano nelle Scuole Federali di Canoa devono essere regolarmente iscritti alla Federazione ed in possesso dei necessari brevetti. Le Scuole Federali di Canoa beneficiano della polizza assicurativa di Responsabilità Civile stipulata dalla Federazione. Per usufruire della copertura assicurativa contro gli infortuni, i partecipanti alle attività della Scuola devono essere iscritti alla Federazione.
 
Articolo 12. Le attività svolte dalle Scuole Federali di Canoa sono tenute da insegnanti qualificati in possesso di specifico brevetto rilasciato dalla Federazione, come indicato nella seguente tabella:
 
Attività Brevetto necessario
Corso di canoa - Base Istruttore Fluviale o Guida Fluviale
Corso di canoa - Perfezionamento
Istruttore Fluviale o Guida Fluviale
Corso di eskimo Istruttore Fluviale o Guida Fluviale
Corso di sicurezza in fiume Guida Fluviale
Uscita guidata in fiume fino al grado WW 2 Istruttore Fluviale o Guida Fluviale
Uscita guidata in fiume fino al grado WW 4 Guida Fluviale
Corso di kayak da mare - Base Istruttore Marino o Guida Marina
Corso di kayak da mare - Avanzato Istruttore Marino o Guida Marina
Corso di kayak da mare - Perfezionamento
Istruttore Marino o Guida Marina
Corso di sicurezza in mare Guida Marina
Uscita guidata in mare fino a stato 3 e vento forza 4 Istruttore Marino (*)
Uscita guidata in mare fino a stato 4 e vento forza 5 Guida Marina
(*) in collaborazione con almeno una Guida Marina
 
Articolo 13. Al termine di ogni Corso la Scuola Federale di Canoa rilascia agli allievi un attestato di partecipazione.
 
Articolo 14. L'elenco delle Scuole Federali di Canoa e le attività da loro svolte vengono pubblicate sul periodico Pagaiando nell'apposito spazio a loro riservato.
 
Articolo 15. Le Scuole Federali di Canoa espongono la targa, fornita dalla Federazione e di proprietà della Federazione stessa, attestante l'affiliazione annuale. Le Scuole Federali di Canoa si impegnano ad esibire ove possibile gli stemmi della Federazione.
 
Castelletto di Cuggiono (Mi), 26 novembre 2005
 
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