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REGOLAMENTO DELLE SCUOLE FEDERALI DI CANOA |
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| Articolo 1. Il
presente regolamento identifica le Scuole Federali di Canoa e ne
stabilisce gli ambiti di attività. |
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| Articolo 2. Le
Scuole Federali di Canoa in sintonia con gli scopi sociali della
Federazione promuovono la canoa turistica: organizzano corsi, uscite
in ambiente e attività promozionali. Le attività svolte
dalle Scuole Federali di Canoa sono riconosciute dalla Federazione. |
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| Articolo 3. Un
Club o Associazione iscritto alla Federazione può chiedere il
riconoscimento delle proprie attività presentando apposita
richiesta all'Accademia della Canoa. Dopo la verifica dei
requisiti fondamentali e del pagamento della quota annuale la nuova
Scuola viene iscritta nell'Albo delle Scuole Federali di Canoa. |
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| Articolo 4. Il
Responsabile Tecnico di ogni Scuola Federale di Canoa deve essere in
possesso del Brevetto di Istruttore o di Guida Fluviale o di
Istruttore o di Guida Marina. La Scuola opera nell'ambito e nei
limiti delle specifiche attribuzioni del Responsabile Tecnico, così
come stabilito dal Regolamento dei Tecnici Federali. |
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| Articolo 5. I
Responsabili delle Scuole Federali di Canoa rispondono all'Accademia
della Canoa tramite il Coordinatore delle Scuole Federali di Canoa.
Il Coordinatore delle Scuole Federali di Canoa è membro
dell'Accademia della Canoa. |
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| Articolo 6. Le
Scuole Federali di Canoa partecipano, di propria iniziativa o su
richiesta del Coordinatore, alle attività organizzate o
promosse dalla Federazione. La mancata partecipazione alle attività
richieste va motivata al Coordinatore. |
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| Articolo 7. I
Responsabili delle Scuole Federali di Canoa segnalano al Coordinatore
per iscritto, tempestivamente e dettagliatamente, ogni incidente
avvenuto durate le attività che abbia richiesto l'intervento
di mezzi di soccorso, forze di polizia o personale medico. |
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| Articolo 8. Lo
svolgimento di attività da parte di personale non qualificato,
oppure la mancata segnalazione di incidente, oppure comportamenti non
coerenti con lo spirito della Federazione possono essere motivo di
sospensione dall'Albo delle Scuole Federali di Canoa, a
giudizio della maggioranza dei membri dell'Accademia della
Canoa. Il procedimento di sospensione dall'Albo deve essere
preventivamente comunicato per iscritto al Responsabile della Scuola
e al Consiglio Direttivo. L'eventuale procedimento di revoca
dall'Albo deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo. |
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| Articolo 9. Su
richiesta del Coordinatore dell'Accademia della Canoa, oppure
su richiesta di tre Scuole Federali di Canoa viene convocata
l'Assemblea delle Scuole Federali di Canoa. La convocazione è
valida anche se effettuata via posta elettronica. All'Assemblea
partecipano i membri dell'Accademia della Canoa e i
Responsabili delle Scuole Federali di Canoa o loro delegati. I lavori
dell'Assemblea sono validi solamente in presenza di almeno un
quarto delle Scuole Federali di Canoa in prima convocazione. In
seconda convocazione l'Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. Se i voti
espressi in Assemblea sono in numero pari, il voto del Presidente
dell'Assemblea ha valore doppio. Il verbale dell'Assemblea
deve essere comunicato all'Accademia della Canoa e al Consiglio
Direttivo. |
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| Articolo 10. Il
Coordinatore delle Scuole Federali di Canoa nomina i membri della
Commissione delle Scuole Federali di Canoa. Compito della Commissione
è armonizzare e verificare l'attività delle
Scuole Federali di Canoa, nonché collaborare con il
Coordinatore nella realizzazione di particolari progetti. |
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| Articolo 11. Gli
insegnanti che operano nelle Scuole Federali di Canoa devono essere
regolarmente iscritti alla Federazione ed in possesso dei necessari
brevetti. Le Scuole Federali di Canoa beneficiano della polizza
assicurativa di Responsabilità Civile stipulata dalla
Federazione. Per usufruire della copertura assicurativa contro gli
infortuni, i partecipanti alle attività della Scuola devono
essere iscritti alla Federazione. |
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| Articolo 12. Le
attività svolte dalle Scuole Federali di Canoa sono tenute da
insegnanti qualificati in possesso di specifico brevetto rilasciato
dalla Federazione, come indicato nella seguente tabella: |
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| Attività |
Brevetto necessario |
| Corso di canoa - Base |
Istruttore Fluviale o Guida Fluviale |
Corso di canoa - Perfezionamento
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Istruttore Fluviale o Guida Fluviale |
| Corso di eskimo |
Istruttore Fluviale o Guida Fluviale |
| Corso di sicurezza in fiume |
Guida Fluviale |
| Uscita guidata in fiume fino al grado WW 2 |
Istruttore Fluviale o Guida Fluviale |
| Uscita guidata in fiume fino al grado WW 4 |
Guida Fluviale |
| Corso di kayak da mare - Base |
Istruttore Marino o Guida Marina |
| Corso di kayak da mare - Avanzato |
Istruttore Marino o Guida Marina |
Corso di kayak da mare - Perfezionamento
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Istruttore Marino o Guida Marina |
| Corso di sicurezza in mare |
Guida Marina |
| Uscita guidata in mare fino a stato 3 e vento forza 4 |
Istruttore Marino (*) |
| Uscita guidata in mare fino a stato 4 e vento forza 5 |
Guida Marina |
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| (*) in collaborazione con almeno una Guida Marina |
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| Articolo 13. Al
termine di ogni Corso la Scuola Federale di Canoa rilascia agli
allievi un attestato di partecipazione. |
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| Articolo 14. L'elenco
delle Scuole Federali di Canoa e le attività da loro svolte
vengono pubblicate sul periodico Pagaiando nell'apposito spazio
a loro riservato. |
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| Articolo 15. Le
Scuole Federali di Canoa espongono la targa, fornita dalla
Federazione e di proprietà della Federazione stessa,
attestante l'affiliazione annuale. Le Scuole Federali di Canoa
si impegnano ad esibire ove possibile gli stemmi della Federazione. |
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| Castelletto di Cuggiono (Mi), 26 novembre 2005 |
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